Cassa Edile Pavia: erogati assegni e borse di studio 2023

Corrisposti assegni di studio e borse di studio ai figli dei lavoratori edili studenti e ai lavoratori studenti

Assegni di studio
La Cassa Edile della Provincia di Pavia, versa in favore dei figli dei lavoratori edili studenti ed ai lavoratori edili studenti, dei contributi a titolo di Assegno di studio in una soluzione unica all’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre con riferimento agli iscritti all’anno scolastico in corso.
Tale assegno viene destinato ai frequentanti dei tre gradi di scuole pubbliche, o legalmente riconosciute, o paritari, ovverosia:
– medie inferiori;
– medie superiori;
– università.
Al personale di settore ed ai figli i quali frequentino corsi regionali o professionali, viene corrisposto un contributo pari al 50% di quello riconosciuto per l’assegno di studio concernente la frequenza degli istituti pubblici legalmente riconosciuti o paritari.
L’importo viene determinato dal Comitato di Gestione con cadenza annuale.
Al fine della richiesta dell’erogazione di tale assegno occorre compilare la domanda su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, correlata di:
– certificazione d’iscrizione all’anno scolastico in corso;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia.
ed inviarla entro il prossimo 31 ottobre.
Borse di studio
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili studenti Borse di studio in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico ed entro sempre il prossimo 31 dicembre.
Queste vengono assegnate secondo i risultati scolastici conseguiti nell’anno precedente agli studenti delle scuole medie superiori ed agli universitari.
L’importo della Borsa di studio viene fissato dal Comitato di Gestione.
I requisiti richiesti per fruirne sono i seguenti:
– aver conseguito la promozione con una media non inferiore al 7,5 per lo studente delle scuole medie superiori;
– per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica;
– aver superato almeno i 2/3 degli esami indicati nel piano di studio con una media non inferiore ai 24/30 per gli studenti universitari e al momento di presentazione della domanda.
La documentazione occorrente per la compilazione della domanda, presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, è la seguente:
– apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
– certificazione d’iscrizione all’anno nuovo;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia;
– certificato degli esami sostenuti con voti per gli universitari;
– copia della pagella dell’anno precedente per gli studenti della scuola media superiore.

Nuclei familiari con RDC e invalidità 45-66%: sussiste il diritto alla valutazione

Questi soggetti potrebbero proseguire nella fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 29 settembre 2023, n. 13254).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso una nota in via interpretativa, condivisa dall’Ufficio legislativo e sentita la Direzione generale per le politiche attive e l’ANPAL, nella quale si ritiene sussista in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66% il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.

Pertanto, il Ministero segnala agli operatori dei servizi sociali la presenza sulla Piattaforma GePI dei nuclei beneficiari RDC, con stato beneficio sospeso, al cui interno sono presenti componenti con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66%.

In proposito, il dicastero specifica, che anche tali nuclei sono inseriti all’interno della piattaforma GePI con carattere prioritario e i servizi sociali entro e non oltre il 31 ottobre 2023, dovranno finalizzare l’analisi preliminare con esito diverso da A affinché la comunicazione di avvenuta presa in carico possa essere trasmessa all’INPS tramite la piattaforma GePI.

 

Allevatori, siglato il primo contratto regionale in Calabria

Premio per obiettivi, formazione e previdenza complementare tra le principali novità

È stato siglato nei giorni scorsi, nella sede dell’Ara (Associazione Regionale Allevatori) Calabria, tra le Federazioni sindacali regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e l’associazione datoriale Ara Calabria, il primo contratto regionale per organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, valido per il triennio 2023-2025.
Tra i punti principali del contratto regionale si evidenzia il premio per obiettivi, la valorizzazione della formazione, per perfezionare competenze e servizi, le attività di informazione sui temi della sicurezza sul lavoro e della previdenza complementare, nonchè il riconoscimento di ticket restaurant per il personale dipendente che effettua rientro pomeridiano.
Le Parti Sociali hanno rappresentato che l’accordo siglato costituisce un primo e importante passo a sostegno della contrattazione regionale nel sistema allevatoriale calabrese, che mette al centro il valore del confronto e della partecipazione, a favore del lavoro e delle professionalità. Un contratto fortemente voluto, frutto di un costante e costruttivo confronto tra le Parti, in un settore fondamentale in Calabria, in quanto fornisce e garantisce servizi al comparto zootecnico regionale, sicurezza alimentare e qualità delle produzioni.
In generale l’avvio della contrattazione di secondo livello potrebbe incrementare la qualità dei servizi tecnici e di assistenza alle aziende del sistema allevatoriale calabrese, nonchè consentire maggiori tutele per i lavoratori, con positive ricadute sulle produzioni alimentari. 

Dati delle spese per acquisto abbonamenti trasporto pubblico locale in precompilata

Sono state definite le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ed è stato disciplinato l’esercizio dell’opposizione all’inserimento di tali dati nella dichiarazione precompilata (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 ottobre 2023, n. 354629).

L’articolo 1 del Decreto del MEF del 29 marzo 2023 ha previsto che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico comunicano all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.

 

Il medesimo articolo 1 del Decreto MEF, inoltre, ha previsto che i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, comunicano l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata.

Tale rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso.

 

L’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che:

– sono escluse dalla comunicazione le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari;

– la trasmissione delle informazioni deve avvenire utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate;

– la comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese deve avvenire entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991;

– gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento;

– la trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

 

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale all’Agenzia delle entrate. Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2024, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato anche comunicando l’opposizione
direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Amianto, dal Parlamento europeo nuove misure per la protezione dei lavoratori

L’assise di Strasburgo ha approvato nuove norme contro i rischi per la salute legati all’esposizione e per migliorare l’individuazione precoce del materiale (Parlamento europeo, comunicato 3 ottobre 2023).

I limiti di esposizione all’amianto per i lavoratori dell’UE diminuiranno sensibilmente: infatti il 3 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva con 614 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni, una direttiva, già concordata con i governi UE, che lo stabilisce e inoltre introduce l’uso di tecnologie più moderne e accurate per rilevare la presenza di fibre sottili di amianto.

D’altra parte va tenuto in considerazione che l’amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa, la cui presenza è un problema per diverse attività, come l’edilizia, le ristrutturazioni e la lotta agli incendi. È di gran lunga la principale causa di cancro legato al lavoro: il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell’UE è legato all’esposizione all’amianto. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’UE dal 2005, le fibre di questo materiale sono ancora presenti in milioni di edifici e infrastrutture e uccidono più di 70.000 persone all’anno in Europa.

Se da un lato il “Green Deal” incoraggia la ristrutturazione degli edifici per migliorare l’efficienza energetica e garantire una transizione energetica pulita, dall’altro ciò significa che i lavoratori sono esposti a un maggior rischio di tumori professionali. Con queste nuove norme, l’UE intende mantenere gli impegni assunti nel piano europeo per la lotta contro il cancro e nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde anche alle aspettative dei cittadini in merito a standard minimi comuni di assistenza sanitaria a livello dell’UE, oltre a garantire standard di lavoro dignitosi in tutte le catene globali del valore, come espresso nelle proposte (10(1) e 19(2) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Gli obiettivi della normativa

In particolare, la legge mira a ridurre l’esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà 10 volte più basso di quello attuale, poiché il valore limite sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

Entro massimo 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno passare a una tecnologia più moderna e sensibile in grado di rilevare anche le fibre, ovvero la microscopia elettronica. Avranno quindi la possibilità di abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili.

Inoltre, le nuove norme prevedono anche nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori. Dovranno indossare dispositivi di protezione individuale e respiratori, gli indumenti dovranno essere puliti in modo sicuro, ci sarà una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

La prossima tappa consiste ora nell’adozione formale del Consiglio, dopodiché la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà cosi in vigore.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali Aiop: siglato accordo ponte



Al fine di addivenire ad un contratto unico di settore le Parti Sociali hanno siglato un accordo per adeguare le retribuzioni alla media dei CCNL di settore


È stato firmato nella giornata del 3 ottobre 2023 l’accordo ponte per il superamento del contratto collettivo nazionale di lavoro Aiop Rsa, che coinvolge il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate Aiop. Quest’ultima in data 22 marzo 2012 aveva sottoscritto il CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali, integrato poi dagli accordi 11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013.
L’accordo siglato nei giorni scorsi, con validità dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, ha previsto aumenti tabellari mensili dai 118,00 ai 301,00 euro, da erogare con le competenze del mese di ottobre.


































































Livelli CCNL 22/3/2012 Aumento Nuovo tabellare con
conglobamento del premio produzione
 H   3.005,00 289,68 3.294,68 
 G   2.505,00 244,49 2.749,49 
F 1.905,00 190,50 2.095,50
E3 1.505,00  301,00  1.806,00
E2 1.455,00 291,00 1.746,00
E1 1.405,00 145,56 1.550,56
D3 1.355,00 141,06 1.496,06
D2 1.325,00 138,33 1.463,33
D1 1.285,00 134,80  1.419,80 
C 1.285,00 134,80 1.419,80
B 1.185,00 126,68  1.311,68
A 1.105,00 118,57 1.223,57

Quanto all’indennità del servizio notturno, è prevista una maggiorazione del 15% della quota oraria notturna non legata più al minimo di notti effettuate. Verrà inoltre riconosciuto un nuovo superminimo non inferiore a 40,00 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile ed un premio di anzianità pari a 40,00 euro mensili per 13 mensilità per i lavoratori che abbiano già maturato 10 anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo, appartenenti ai livelli A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3.  
E’ stata infine demandata alla contrattazione aziendale un nuovo premio di produttività annuale, nonché fissati in 15 minuti i tempi di vestizione e migliorata la casistica di ricorso ai contratti a tempo determinato, e preso l’impegno a rivedere nel nuovo contratto l’istituto della malattia. 
Prevista per gennaio l’apertura inderogabile del tavolo di negoziazione per la stipula di un contratto unico di settore con le organizzazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative. 

Ebiter Bologna: istituito un fondo per le aziende colpite dall’alluvione

Possono accedere ai sussidi i lavoratori e le aziende iscritte all’Ente. Il fondo ha una copertura di 900.000 euro

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bologna ha disposto l’erogazione di sussidi economici per i lavoratori e le aziende situate nell’area metropolitana di Bologna, vittime dell’alluvione che ha colpito la zona nel maggio scorso. Il fondo è di 900.000 euro ed è destinato per 2/3 come contributo per danni subiti e per l’integrazione del reddito dei lavoratori; mentre, per 1/3 come contributo per danni subiti dalle aziende. A beneficiare del sostegno sono i lavoratori che aderiscono ad Ebiterbo ed hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato precedente alla data del 17 maggio 2023. Il contributo massimo è di 2.000 euro per le spese affrontate per il ripristino della residenza (massimo 1.500 euro), delle pertinenze (massimo 500,00 euro), dei mobili ed elettrodomestici e per la riparazione o sostituzione di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. L’Ente ha previsto anche un contributo di solidarietà per quei lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita di reddito a causa della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro superiore al 40% mediante un contributo che integra fino al 100% della retribuzione persa, per un massimo di 30 giorni nel periodo che va dal 17 maggio 2023 al 16 luglio 2023. Possono beneficiare delle prestazioni le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio che aderiscono ad Ebiterbo da almeno 3 anni o, se successiva, dalla data di costituzione. Il contributo al quale si può accedere è di massimo 5.000 euro che va a coprire i danni atmosferici e i costi affrontati per perizie di agibilità, messa in sicurezza dei locali, ripristino o sostituzione di attrezzature e beni mobili danneggiati, riparazione di locali o veicoli aziendali e altre spese affrontate, purché documentate. Le domande possono essere inviate all’Ente tramite posta elettronica, web, mediante le OO.SS. o direttamente agli uffici di Ebiterbo.

Composizione negoziata della crisi: debito IVA non iscritto a ruolo rateizzato in 120 rate variabili

Relativamente alla composizione negoziata della crisi, l’Agenzia delle entrate ha affermato la possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda rate variabili proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale (Agenzia delle entrate, risposta 2 ottobre 2023, n. 443).

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate arrivano in risposta a un interpello di una società che intende avvalersi della misura premiale contemplata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, così come ”rafforzata” dall’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023, il quale consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.

 

Innanzitutto, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 25, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che contempla una misura premiale volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi. Tale norma stabilisce che, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, rimandando alle disposizioni dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

 

Il suddetto articolo 19 a sua volta prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La norma, inoltre, dispone che il debitore possa chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno e che le rate possano essere aumentate fino a 120 mensili.

 

Con riferimento alla suddetta misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi, l’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023 ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata e sottoscritta dall’esperto.

 

La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la suddetta agevolazione, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

Possono, dunque, essere applicate alla misura premiale le condizioni disciplinate dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 solo in quanto compatibili e in assenza di diversa previsione ad hoc.

 

Pertanto, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), l’Agenzia delle entrate afferma la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

L’ufficio creditore determinerà, poi, l’importo delle rate e valuterà l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività).

CCNL Poste: incontro sul tema delle trasferte

Previsti aumenti sul rimborso del carburante e sul vitto a pranzo oltre all’introduzione dell’anticipo di cassa

Il 28 settembre si è tenuto tra i sindacati e Poste Italiane un incontro in merito alla tematica trasferte, a seguito delle nuove disposizioni aziendali emanate in materia.
Durante l’incontro sono stati condivisi alcuni miglioramenti di seguito riportati e applicabili a partire dal 1°novembre:
– il rimborso carburante viene innalzato a 0,40 centesimi a Km percorso per auto a benzina, diesel, ibride, gpl e metano;
– il rimborso vitto a pranzo viene aumentato a 20,00 euro;

– prevista la possibilità di chiedere l’anticipo di cassa, in caso di trasferte numerose e troppo onerose;
– viene ripristinata la modalità di calcolo del rimborso, che prevede come luogo di partenza l’ubicazione più vicina tra sede di lavoro e indirizzo di abituale dimora rispetto al luogo di trasferta;
– in caso di interruzione della viabilità è stata prevista la possibilità di segnalare percorsi alternativi rispetto a quelli evidenziati dal sistema, con la conseguente rimodulazione del rimborso.
Le parti hanno, inoltre, stabilito che la tematica delle trasferte sarà oggetto di discussione in fase contrattuale. 

Flussi lavoratori stranieri 2023-2025, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per  motivi  di  lavoro subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo (DPCM 27 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all’articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato: 

– progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

– estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

– potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;

– incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

– incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

– sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito e al di fuori delle quote stabilite.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).

Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.