Incumulabilità dei crediti d’imposta “Mezzogiorno” e “ZES”: l’Agenzia delle entrate chiarisce

L’Agenzia delle entrate ha affermato l’impossibilità di fruire del credito d’imposta “Mezzogiorno” in aggiunta al credito d’imposta “ZES”, non costituendo tali crediti due distinte agevolazioni fiscali (Agenzia delle entrate, risposta 17 aprile 2024, n. 94).

Per quanto riguarda il credito d’imposta “Mezzogiorno”, il comma 98 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 stabilisce che alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. 

 

Per quanto concerne, invece, il Credito d’imposta ZES, l’articolo 4 del D.L. n. 91/2017 prevede che al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione di una Zona economica speciale, geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale.

L’articolo 5 del D.L. n. 91/2017 stabilisce che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

 

In questo quadro normativo, la società interpellante chiede all’Agenzia delle entrate la possibilità di fruire, per i medesimi investimenti per i quali ha già beneficiato del Credito d’imposta Mezzogiorno, anche del Credito d’imposta ZES.

Al riguardo l’Agenzia rileva che per la disciplina del Credito d’imposta ZES il Legislatore prevede un mero rinvio al Credito d’imposta Mezzogiorno.

Pertanto, emerge che il Credito d’imposta ZES non può essere considerato un’agevolazione ”ulteriore” rispetto al Credito d’imposta Mezzogiorno che a quest’ultimo si ”aggiunge”, per i medesimi investimenti. Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del Credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che le due misure di favore non possano tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un’unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

Depositario scritture contabili: nuovo modello per la comunicazione di cessazione dall’incarico

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 1/2024 ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 3-bis che prevede in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R., conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti, la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

 

La comunicazione, che potrà essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, dovrà essere preceduta dall’avviso al cliente depositante, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

 

Per consentire, dunque, la suddetta comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario, l’Agenzia ha provveduto ad approvare il relativo modello, corredato di istruzioni, da inviare esclusivamente mediante procedura web, che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

Con l’acquisizione della comunicazione da parte del Fisco, è rilasciata un’attestazione di cessazione recante la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito dell’Agenzia delle entrate.

Trattamento IVA per attività di trasporto mediante trenini turistici viaggianti su gomma

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento IVA applicabile all’attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 16 aprile 2024, n. 93).

L’Agenzia delle entrate, già con la risoluzione n. 8/2021, aveva illustrato il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto, precisando che:

  • sono esenti da IVA le sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante ”veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi;

  • soggiacciono all’aliquota IVA del 5% le prestazioni di trasporto urbano via acqua effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

  • sono soggetti all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.

In sede di risposta al nuovo interpello, l’Agenzia ha ricordato che ai sensi dell’articolo 36­bis del D.L. n. 50/2022, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, a nulla rilevando la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.

 

Pertanto, relativamente al caso di specie, nel quale una società esegue attività di trasporto urbano di persone mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli ”adibiti al servizio di taxi”, l’Agenzia ritiene che, nel presupposto dell’assenza di prestazioni accessorie, la fattispecie rientri nell’ambito del n. 127novies), Parte III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, con l’applicazione dell’IVA nella misura del 10%.

L’Agenzia, inoltre, ha precisato che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992, gli stessi non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Agenzia delle entrate: sospesi i codici tributo per i crediti d’imposta Transizione 4.0

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la temporanea sospensione dell’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” (Agenzia delle entrate, risoluzione 12 aprile 2024,n. 19/E).

L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

– l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;

– la presunta ripartizione negli anni del credito;

– la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Tale comunicazione di completamento deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

 

Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità definite da apposito decreto direttoriale del MIMIT.

 

Pertanto, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” è sospeso l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Ulteriori dati necessari all’applicazione degli ISA per il 2023: le modalità per l’acquisizione

L’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 aprile 2024, n. 192000).

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.

Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

Pertanto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità con cui gli ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire un procedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega.

 

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, trasmettono all’Agenzia delle entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

 

Le informazioni contenute nella delega sono:

– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

– codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;

– periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

– data di conferimento della delega.

 

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, i seguenti elementi:

– codice fiscale del contribuente;

– codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;

– numero e data della delega;

– tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

– gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – Periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

 

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.

La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i suddetti dati sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Riforma fiscale: l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle misure in materia di dichiarazioni fiscali

Dall’Agenzia delle entrate arrivano le indicazioni operative relative alle misure introdotte dal D.Lgs. n. 11/2024, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Agenzia delle entrate, circolare 11 aprile 2024, n. 8/E).

L’Agenzia delle entrate nella nuova circolare n. 8/2024 esamina le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali previste dal Decreto Adempimenti, soffermandosi nello specifico:

– sulle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
– sulla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.

Inoltre, sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Oltre ciò, viene estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

Beni offerti in omaggio ai dipendenti: il regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, riposta 11aprile 2024, n. 89).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ”vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Il medesimo articolo 51, al comma 3, prevede che:

  • il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

  • non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro;

  • se il valore supera il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 1, comma 16, della Legge di bilancio 2024, limitatamente al periodo d’imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Nella circolare del MEF n. 326/1997 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, se, invece, per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

 

In base a quanto chiarito nella circolare n. 37/E/2013, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

 

Nel caso di specie, l’istante ”omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale. L’istante rappresenta, inoltre, che potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise ed afferma che in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della caffetteria con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

L’Agenzia rileva che i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici. Oltre ciò gli omaggi in questione, per quanto ”utili” alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.

Razionalizzazione tributi indiretti diversi dall’IVA: il Governo approva in esame preliminare il Decreto

È stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, riunitosi il 9 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Consiglio dei ministri, comunicato 9 aprile 2024, n. 76).

Il Governo rende noto che le nuove norme sono volte a:

– razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;

– prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;

– semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

– ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;

– rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

 

Modifiche al Testo unico successioni e donazioni

Vengono inserite nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. 

Le norme intervengono anche in relazione ai trust, alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero. Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, viene introdotto, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte.

 

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Il Governo interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:

– per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;

– nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;

– per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;

– i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;

– per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

 

Modifiche in materia di imposta di bollo

Per gli atti da registrare in termine fisso, viene introdotta una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto.

 

Tasse ipotecarie e tributi speciali

Sono previste modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria con, tra l’altro, l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% per le richieste effettuate in via telematica, l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

 

Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale

L’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque.

Oltre ciò, si amplia il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

 

Aggiornamento delle intestazioni catastali

Viene stabilito, infine, che in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali  venga effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.

Liquidazione generale dei beni con esito infruttuoso: emissione note di variazione in diminuzione

L’Agenzia delle entrate è dell’avviso che la procedura di liquidazione generale dei beni sia riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all’articolo 26 del Decreto IVA, emettendo una nota di variazione in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 8 aprile 2024, n. 88).

L’articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla medesima norma, ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

La disciplina delle variazioni IVA è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, da ultimo con l’articolo 18 del Decreto Sostegni-bis, in virtù del quale nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse.

Per espressa previsione del secondo comma del suddetto articolo 18, tali modifiche normative apportate all’articolo 26 del Decreto IVA trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, altrimenti si deve ancora fare riferimento alla disciplina recata dal previgente testo dell’articolo 26, attendendo l’esito infruttuoso della procedura stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

Con la circolare n. 77/E/2000, nell’individuare il momento di emissione della nota di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA , l’Agenzia ha fatto espresso rinvio alle sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.

Tuttavia, l’Agenzia osserva che, fatte salve alcune specifiche indicazioni procedurali, alla procedura di liquidazione generale dei beni si applicano le disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, che a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento (ora liquidazione giudiziale).

 

Stante i numerosi rinvii alle disposizioni che disciplinano liquidazione coatta amministrativa, con riguardo agli effetti sui creditori e al funzionamento delle procedure volte al soddisfacimento delle loro ragioni, l’Agenzia ritiene che la procedura di liquidazione generale dei beni sia riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all’articolo 26 del decreto IVA, nel testo vigente ratione temporis.

In particolare, nel caso di specie, l’istante potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto IVA (vigente ratione temporis) per variare i corrispettivi non incassati; a tal riguardo, dovrà attendere l’infruttuosità della procedura di liquidazione in esame ovvero, stante il rinvio contenuto nell’articolo 16 delle norme di attuazione del c.c. alle disposizioni di cui all’articolo 213 della Legge fallimentare, la decorrenza dei termini ivi previsti per l’approvazione del piano di riparto.

Fondo di garanzia per le PMI: applicazione delle misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità

Mediocredito centrale/INVITALIA ha comunicato che con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 28/2024, è stato abrogato il D.L. n. 9/2024, recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (Mediocredito centrale/INVITALIA, circolare 5 aprile 2024, n. 8).

La Legge 15 marzo 2024, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è entrata in vigore il 19 marzo 2024 ed ha:

  • abrogato il D.L. n. 9/2024, contenente disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

  • convertito in Legge il D.L. n. 4/2024, riguardante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

  • introdotto nel D.L. n. 4/2024 l’articolo 2-bis, recante misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nel quale è confluita, con alcune modifiche, la disciplina relativa all’intervento del Fondo, in precedenza contenuta nell’articolo 1 del D.L. n. 9/2024.

In particolare, la garanzia del Fondo è concessa alle micro, piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti Disposizioni Operative, che:

– sono fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024;

– hanno prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.

 

Per questa tipologia di imprese, la garanzia è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:

– dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

– del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

 

In fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, tali soggetti richiedenti dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 2 del predetto articolo 2-bis ai fini della certificazione dell’importo del fatturato medio e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente.